Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
3.Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:
- 2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
- 2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale N. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente:
" I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."